Italian Court dismisses appeal as generic regarding sentencing calculation under Art. 73 of the Criminal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its lack of specific motivation regarding the sentencing calculation. The appellant challenged the sentence imposed under Article 73 of the 1990 Criminal Code, arguing for a different dosage. The court rejected this claim because the appeal was objectively generic and failed to confront the specific reasoning of the lower court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 d.P.R. n. 309/1990; An appeal challenging a sentence under Article 73 of the Criminal Code is inadmissible if it is objectively generic and does not specifically confront the motivation of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODICA EMMANUELE nato a LENTINI il 26/05/1989 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17981/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla dosimetria della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025.