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Ordinanza — n. 2990/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic grounds not matching appellate court's specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2990/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the recognition of generic mitigating circumstances in their maximum extent, but the court found the grounds objectively generic and failed to confront the specific reasoning of the lower court's judgment. Consequently, the appeal was rejected because it did not provide a concrete legal challenge to the factual or legal basis of the original conviction.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 366 c.p.p.: An appeal based on generic grounds that do not specifically confront the reasoning of the contested judgment is inadmissible.

Parole chiave

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generic grounds appeal inadmissible appeal mitigating circumstances Corte di Cassazione procedural costs dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti trattamento residenziale delle dipendenze

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
17979/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZGOUTI HASSANE nato il 30/05/1991 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17979/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; Ritenuto il motivo inammissibile perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025.