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Ordinanza — n. 2988/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2988/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Graziani inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a Teramo court decision regarding generic mitigating circumstances and a cause of non-punishment based on the minor nature of the offense. The court rejected the appeal because Article 448 of the Code of Criminal Procedure prohibits generic arguments without specific factual deductions.

Regesto Legislator

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Art. 448 c.p.p.; Art. 448 c.p.p. - An appeal against a judgment on the merits is inadmissible if it relies solely on generic grounds without specific factual deductions, as the law requires precise arguments to be raised.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility Article 448 criminal procedure cause of non-punishment mitigating circumstances appeal specific factual deduction condono delle spese procedurali spese di difesa spese generali

Disposizioni normative citate

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Art. 448 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIANI FRANCESCO nato a SANT'OMERO il 08/09/1990 avverso la sentenza del 03/03/2025 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17965/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibile perché, da una parte, non consentiti dalla legge ai sensi dell'art.448 cod. proc. pen., e, dall'altra, perché del tutto generici, non essendo stato dedotto alcunchè;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025.