Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2987/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and non-comparable to lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2987/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a review of the liability judgment and a violation of the principle of correlation between the indictment and the verdict. The court rejected this because the appeal merely repeated criticisms already assessed by the lower judges and was objectively generic, failing to engage with the specific reasoning of the contested decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely reproductive of criticisms already evaluated by the judges of the merits and is objectively generic, failing to confront the specific reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic appeal correlation principle reproductive criticism procedural costs Cassa delle ammende judicial review imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIACOTTI GABRIELE PIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 24/08/1988 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17947/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza;

Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ottobre 2025.