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Ordinanza — n. 2984/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic and repetitive regarding excessive sentence under Art. 73 DPR 309/1990.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2984/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the sentence under Article 73 of DPR 309/1990 was excessive, but the court found the complaint merely repetitive of lower court assessments and objectively generic. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific grounds for review against the lower court's detailed reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; An appeal claiming excessive punishment is inadmissible if it merely reproduces criticisms already evaluated by the trial judges or is objectively generic and fails to confront the specific reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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excessive sentence appeal generic complaint inadmissibility repetitive arguments rejection DPR 309/1990 sentencing Cassation procedural bar imputazione per reati di stupefacenti alleggerimento della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
17880/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIANA DAVIDE GAETANO nato a MONZA il 08/04/1974 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17880/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla eccessività della pena inflitta; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025.