Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new arguments and failure to raise issues in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the application of the principle of ne bis in idem, absorption of offenses, and specific statutory benefits, but these grounds were not raised during the appellate proceedings. The court rejected the appeal because the arguments merely reproduced criticisms already evaluated by the lower court without providing new evidence or specific factual confrontations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must contain new arguments or specific factual confrontations; generic reiteration of lower court reasoning or failure to raise issues in the second instance renders the appeal inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSTOLO SALVATORE nato a FORMIA il 03/04/1972 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; ì R.G. n. 17853/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al violazione del bis in idem sostanziale, all'assorbimento dei reati e quindi, alla corretta determinazione della pena, al mancato riconoscimento dei benefici di legge, al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, non dedotti in appello (motivo relativo all'assorbimento delle condotte, ai benefici di legge), e dall'altra, perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e una diversa ricostruzione dei fatti, e, comunque, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottob