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Ordinanza — n. 2976/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and repetitive, ordering costs against the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2976/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different evaluation of evidence and facts regarding concurrent liability, but the court found these arguments merely repetitive of lower court assessments. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific grounds distinct from the existing judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals that are merely repetitive of lower court censure or substantively aimed at soliciting a different evaluation of evidence without objectively contrasting with the judgment's motivation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments generic grounds procedural costs concurrent liability evidence evaluation Cassation review svolgimento del concorso

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SORTES MANOLO nato a ROMA il 12/12/1984 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. N. 17815/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i, motivi di •ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, alla responsabilità concorsuale, alla valutazione delle prove; Ritenuto i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione elle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 202