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Ordinanza — n. 2975/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds and mere reproduction of lower court censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2975/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for criminal liability, intent, and a statutory mitigating circumstance, but the court found these arguments generic and merely repetitive of the lower court's already evaluated censure. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific grounds distinct from the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductive of censure already adequately evaluated by the court of first instance or if they are objectively generic and do not confront the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection reproductive censure statutory mitigation denial Court of Cassazione allontanamento nonostante motivi di salute persecuzione determinante per la fuga inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
17814/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 385 cod. pen
17814/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen); Esaminati i motivi di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, al dolo e al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 4 dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIACONU PETRONEL IONUT nato il 24/06/1995 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17814/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen); Esaminati i motivi di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, al dolo e al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 4 dell'art. 385 cod. pen.; Ritenuto i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottob e 2025.