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Ordinanza — n. 2974/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2974/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for drug trafficking but failed to provide any specific factual arguments regarding the liability judgment. The court rejected the appeal because the grounds were entirely generic and lacked the necessary detail to constitute a valid legal challenge.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are entirely generic and fail to deduce any specific facts or legal arguments necessary to challenge the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds drug trafficking conviction lack of specific facts procedural costs Cassation procedure liability judgment imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAMBI FABURAMA nato il 19/12/1981 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17813/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè, Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025.