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Ordinanza — n. 2973/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against non-appealable administrative orders as manifestly unfounded and procedurally inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2973/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Farinella and Pappalardo inadmissible. The court ruled that the challenged orders were non-appealable and the arguments presented were manifestly unfounded without any abnormality. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals against non-appealable administrative acts are inadmissible; furthermore, appeals manifestly unfounded without grounds for abnormality must be declared inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals non-appealable acts manifestly unfounded procedural inadmissibility Cassa delle ammende Corte di Cassazione administrative review ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FARINELLA ALESSANDRO nato a GENOVA il 30/12/1975 PAPPALARDO REBECCA nato a GALLARATE il 30/04/1972 avverso l'ordinanza del 17/04/2025 del GIP TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17809/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, l'ordinanza impugnata; Esaminati i motivi dei ricorsi; Ritenuti i ricorsi inammissibili, perché, da una parte, proposti avverso provvedimento non impugnabile, e, dall'altra, perché, comunque, manifestamente infondati, non ravvisandosi profili di abnormità; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025.