Cassation appeal dismissed for being generic; no specific facts alleged regarding the ordinance's abnormality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its lack of specific factual allegations regarding the alleged abnormality of the lower court's ordinance. The appellant failed to provide any concrete details to support the claim that the decision was arbitrary or unlawful. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against an ordinance of non-prosecution is inadmissible if it is merely generic and fails to deduce specific facts from which the alleged abnormality of the decision can be inferred.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARINELLA ALESSANDRO nato a GENOVA il 30/12/1975 parte offesa nel procedimento c/ MALUCELLI DANIELE nato a FERRARA il 04/10/1949 GASPARINI MARCO nato a FERRARA il 07/05/1955 GARDELLA MAURO nato a RAVENNA il 14/11/1978 avverso l'ordinanza del 17/03/2025 del GIP TRIBUNALE di FERRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17802/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, l'ordinanza di archiviazione impugnata; Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla ritenuta abnormità del provvedimento impugnato;
Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè da cui inferire la denunciata abnormità del provvedimento impugnato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 202