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Ordinanza — n. 2970/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing or procedural defect under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2970/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Pinto Luca inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged a second-instance judgment from Rome, but the court found no merit in the grounds raised. Consequently, the appeal was rejected without a merits examination, and the appellant was condemned to pay expenses.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant lacks standing or fails to comply with mandatory procedural requirements, resulting in the dismissal of the request without a substantive review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of standing procedural defect Code of Criminal Procedure dismissal without merits diritto a un difensore spese di difesa eccesso di legittima difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO LUCA nato a FROSINONE il 23/03/1982 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17794/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; Esaminato il ricorso; rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025.