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Ordinanza — n. 2969/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and non-comparable to lower court's proven facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2969/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different factual reconstruction and non-punishability due to minor offense status, but these claims were deemed merely repetitive of the appellate court's already evaluated criticisms. The court rejected the appeal because the arguments were objectively generic and failed to substantively confront the specific reasoning provided in the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, para. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic arguments reproducing existing criticisms without engaging the specific factual or legal basis of the decision are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments non-comparable reasoning procedural costs Cassation jurisdiction imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, para. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIMPANO SAMANTA nato a ROMA il 09/10/1976 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17787/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivo di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti ad un diversa valutazione delle prove e ad un diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 02