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Ordinanza — n. 2968/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as withdrawn, ruling the request is inadmissible due to lack of valid submission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2968/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Arsi' Marcello inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The lower court's judgment was based on the appellant's explicit renunciation of the legal recourse. Consequently, the court ruled that without a valid request, the appeal cannot be examined on its merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal declared inadmissible when the appellant has formally renounced the recourse, rendering the procedural request void.

Parole chiave

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inadmissible appeal renunciation of recourse procedural dismissal court of cassation procedural costs condono delle spese procedurali rinuncia al diritto procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARSI' MARCELLO nato a SANREMO il 04/03/1980 avverso la sentenza del 07/04/2025 del GIP TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17770/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; Esaminato il motivo di ricorso; Letta la rinuncia al ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025.