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Ordinanza — n. 2965/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely reproducing first-instance criticisms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2965/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different evaluation of evidence and sentencing, but the court found the arguments generic and insufficiently specific to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it merely reproduced criticisms already adequately assessed by the first-instance judges.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely reproductive of criticisms already evaluated by the court of first instance or are objectively generic and do not specifically confront the motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reproductive criticism procedural costs Cassa delle ammende imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SFORZA TOMMASO nato a SALERNO il 17/02/2000 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17736/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, alla dosimetria della pena, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in forma equivalente alla recidiva, alla ritenuta recidiva;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr. anche sentenza di primo grado); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 20