Italian Court dismisses appeals on drug trafficking charges as arguments are generic and repetitive.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Ascione and Basho inadmissible regarding their drug trafficking conviction. The appellants argued for a different sentencing evaluation based on the drug type and a reconstruction of facts, but the court found their arguments merely repetitive of previous assessments and objectively generic. Consequently, the court rejected the requests to re-evaluate the evidence and upheld the original sentence while ordering the appellants to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 d.P.R. n. 309/1990; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be specific and confront the judgment's reasoning; generic or repetitive arguments fail to meet admissibility requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ASCIONE ALFONSO nato a TORRE DEL GRECO il 07/03/1967 BASHO RIKARDOROHA nato il 10/05/1994 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17720/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 •del 1990), la memoria; Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al giudizio di responsabilità per Bash,o, alla dosimetria della pena, alla entità della pena inflitta a titolo di continuazione;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate (la pena è stata fissata in modo congruo a prescindere dal tema della tipologia di sostanza stupefacente) e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2