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Ordinanza — n. 2961/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2961/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Zaim Mohamed Cui inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the grounds generic and unsupported by facts. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the specificity requirements of Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal for acquittal is inadmissible if it is entirely generic and lacks specific factual or legal grounds as required by law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection acquittal request failure procedural specificity requirement court costs award condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 et seq. of the Code of Criminal Procedure
Art. 129 of the Code of Criminal Procedure
pen.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 448 of the Code of Criminal Procedure
pen.; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448 cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non consentito dalla legge ai sensi dell'art.
art. 448 cod. proc. pen
pen.; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAAIM MOHAMED CUI 06SCLIF nato il 08/12/2002 avverso la sentenza del 02/04/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17709/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen., e, dall'altra, perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025.