Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive regarding sentencing and evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for a crime under Article 388 of the Penal Code, arguing against the evidence assessment, lack of generic mitigating circumstances, and the imposed sentence. The court rejected these grounds because they merely repeated criticisms already addressed by the trial judges and failed to specifically confront the reasoning in the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 388 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: Appeals that are merely reproductive of criticisms already adequately evaluated by the trial judges and are objectively generic with respect to the motivation of the contested judgment are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORNO ETTORE nato a ENNA il 03/05/1967 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17684/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto previsto dall'art. 388 cod. pen.); Esaminato i motivi di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, alla mancata motivazione della documentazione acquisita del 18.12.2024, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, all'entità della pena inflitta e alla mancata scelta della pena pecuniaria;
Ritenuto i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025