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Ordinanza — n. 2958/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2958/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Dario Ferricelli inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged the sentence's severity but failed to provide specific grounds for the review. Consequently, the court ruled that the appeal was generic and violated the statutory requirement for detailed arguments under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448 c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: An appeal against a first-instance judgment is inadmissible if it lacks specific grounds and is merely generic, as the law requires a precise deduction of the error to be contested.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Article 448 c.p.p. procedural costs Cassazione decision condono delle spese procedurali modalità di calcolo dell'ammenda ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 448 c.p.p.
pen.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla entità della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448 cod.
Art. 444 c.p.p.
art. 448 cod. proc. pen
pen.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla entità della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRICELLI DARIO nato a TORRE ANNUNZIATA il 13/05/1993 avverso la sentenza del 15/04/2025 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 17667/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla entità della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen., e, dall'altra, perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025.