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Ordinanza — n. 2957/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific facts and procedural defects under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2957/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by D'Agostino Demis inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged the sentence for allegedly failing to recognize a specific legal provision, but the court found the argument generic and unsupported by any factual details. Consequently, the appeal was rejected because it violated procedural requirements and lacked the necessary specificity to be considered.

Regesto Legislator

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Art. 448 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds are generic and fail to deduce specific facts, as prohibited by law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection procedural defects lack of factual deduction Italian criminal procedure commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali commisurazione della pena minorile

Disposizioni normative citate

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Art. 448 c.p.p.
309 del 1990 e, quindi, alla entità della pena inflitta; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448 cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
pen.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R.
Artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
17661/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art.
art. 448 cod. proc. pen
309 del 1990 e, quindi, alla entità della pena inflitta; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen., e, dall'altra, perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè;
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO DEMIS nato a VEGLIE il 05/06/1979 avverso la sentenza del 02/04/2025 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17661/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e, quindi, alla entità della pena inflitta; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen., e, dall'altra, perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025.