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Ordinanza — n. 2955/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds and failure to confront appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2955/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances and a sentence substitution, but the court found these arguments merely repetitive of the lower court's already evaluated criticisms. Consequently, the appeal was rejected because the grounds were objectively generic and failed to specifically confront the reasoning of the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of the lower court's decisions or are objectively generic and fail to specifically confront the reasoning of the appellate judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection failure to confront reasoning repetitive censure procedural costs award imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSEI SAMUEL nato il 06/02/1991 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17644/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i delitti previsti dalli art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla omessa sostituzione della pena; Ritenuto i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025.