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Ordinanza — n. 2954/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2954/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Trouche Redouane against the Brescia Tribunal's judgment inadmissible. The appellant failed to provide specific grounds for the challenge, rendering the request generic and non-compliant with legal requirements. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448 c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific grounds and is merely generic, failing to meet the statutory requirements for admissibility.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility Article 448 Code of Criminal Procedure Generic grounds rejection Procedural costs award Specific grounds requirement impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 448 c.p.p.
pen.; Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448 cod.
Art. 444 c.p.p.
art. 448 cod. proc. pen
pen.; Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448 cod.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROUCHE REDOUANE nato il 20/09/1980 avverso la sentenza del 16/04/2025 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17636/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen., e, dall'altra, perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025.