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Ordinanza — n. 2952/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive regarding criminal liability under specific administrative codes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2952/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for criminal liability under specific articles, but the court found the appeal merely repetitive of lower court assessments and objectively generic. Consequently, the court rejected the request for a different factual reconstruction without addressing the specific grounds raised.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 73 d.P.R. n. 309/1990: An appeal is inadmissible if it is merely a reproduction of criticisms already adequately evaluated by the trial judges and is objectively generic with respect to the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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criminal liability appeal generic appeal grounds repetitive arguments Corte di Cassazione inadmissible appeal court costs award administrative code imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R.
artt. 337 cod. pen
17609/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i delitti previsti dagli artt. 337 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KLANDI ISAM nato il 01/06/1978 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17609/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i delitti previsti dagli artt. 337 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. cit.; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prova e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025