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Ordinanza — n. 2951/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and repetition of lower court censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2951/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding criminal liability, generic mitigating circumstances, recidivism, and sentencing. The court rejected the appeal because the arguments merely repeated censure already evaluated by the lower judges and were substantively generic, failing to confront the specific reasoning of the appealed decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 and n. 4 c.p.p.; Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning, as generic arguments or mere repetitions of censure are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetition of censure recidivism assessment procedural costs recidiva nell'infrazione imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 and n. 4 c.p.p.
artt. 337 cod. pen
17605/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i delitti previsti dagli artt. 337 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN SLAMA TAIEB TAHAR nato il 27/07/1969 avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17605/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i delitti previsti dagli artt. 337 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla ritenuta recidiva, alla dosimetria della pena;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (il motivo sulla recidiva era stato articolato in appello in modo del tutto aspecifico ed era quindi già in quella sede inammissibile); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2