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Ordinanza — n. 2907/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and repetitive regarding criminal liability for drug offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2907/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its repetitive nature and lack of specific engagement with the lower court's reasoning. The appellant challenged the conviction for drug-related crimes under Article 73 of the Penal Code, arguing against criminal liability. The court rejected these grounds because they merely reiterated previously evaluated criticisms without providing new substantive arguments.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; An appeal is inadmissible if it is repetitive of already assessed criticisms and objectively generic regarding the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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criminal liability appeal generic grounds rejection repetitive censure dismissal drug offense conviction Cassation inadmissibility commisurazione della pena per traffico di stupefacenti detenzione di stupefacenti motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
25253/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P,R.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YE LI nato a UDINE il 23/08/1989 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; t R.G. n. 25253/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P,R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo 2); Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, reiterativo di censure già adeguatamente valutate, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025