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Ordinanza — n. 2905/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of legal qualification and generic nature of grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2905/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Abdel Salam Khaled Mohamed against the Fermo Tribunal's decision inadmissible. The appellant argued for a specific legal qualification of the facts, but the court found the grounds both prohibited by law and entirely generic. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not directed at the legal qualification of the facts and are merely generic.

Parole chiave

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inadmissible appeal legal qualification generic grounds Cassation procedure procedural costs risarcimento per errore giudiziario errore nella commisurazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
art. 444 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDELSALAM ABDELRAHMAN KHALED MOHAMED nato il 11/09/2002 avverso la sentenza del 09/05/2025 del TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 25246//2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla qualificazione giuridica dei fatti; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e perché, comunque, del tutto generico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.