Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2903/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds and repetition of already evaluated criticisms by the court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2903/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Banu Niculina Alexandra inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the recognition of generic mitigating circumstances and challenged the sentence's severity, but the court found these grounds repetitive and too vague to address the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific objections against the factual and legal basis of the first-instance judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are repetitive of previously evaluated criticisms or are objectively generic and do not specifically confront the motivation of the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic grounds inadmissibility repetitive criticisms appeal lack of specific motivation criminal appeal rejection procedural costs award inviolabilità del domicilio asilo di famiglia soggiorno ininterrotto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 633 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANU NICULINA ALEXANDRA nato il 16/07/1996 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 25224/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 633 c.p.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'entità della pena inflitta, Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, reiterativi di censure già adeguatamente valutate, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.