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Ordinanza — n. 2902/2026 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed due to withdrawal; respondent waived appeal rights, rendering the request inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2902/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Amador Pompa Yasiel inadmissible because the respondent formally withdrew the appeal. The respondent had previously filed a request against the Court of Appeal's judgment of February 24, 2025, but subsequently renounced the proceedings. Consequently, the court dismissed the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: When a party renounces an appeal, the request is inadmissible and the appellant bears the costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of request procedural costs Cassa delle ammende renunciation of appeal Corte di Cassazione procedural waiver ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMADOR POMPA YASIEL (CUI 0401-13FR) nato il 06/10/1992 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 25217/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; Esaminato il motivo di ricorso; Rilevato che è intervenuta rinuncia al ricorso da parte dell'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.