Criminal appeal dismissed for inadmissibility as the Constitutional Court ruling did not cover the minor circumstance evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cebotari Tudor inadmissible regarding the failure to evaluate the minor circumstance of the offense. The appellant argued that the Constitutional Court's 2023 ruling required an ex officio assessment of this mitigating factor. The court rejected this claim because the original cassation decision only addressed the base sentence and the balancing of already-configured circumstances, excluding the minor circumstance evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629 c.p.; Art. 111 Cost.: The appeal is inadmissible when the Constitutional Court's ruling concerns only the determination of the base sentence and the balancing of pre-existing circumstances, excluding the ex officio evaluation of a minor circumstance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEBOTARI TUDOR (CUI 03V9YBL) nato il 30/08/1985 avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 25172/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 629 c.p.); Esaminati il motivo di ricorso, relativo alla omessa valutazione d'ufficio della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, a seguito della sentenza emessa dalla Corte costituzionale n. 120 del 2023;
Ritenuto il motivo inammissibile tenuto conto dell'oggetto dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione che ineriva solo alla determinazione della pena base e al giudizio di bilanciamento delle circostanze già configurate e non anche alla valutazione del fatto di lieve entità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025.