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Ordinanza — n. 2898/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as generic; court rejects vague arguments on sentencing and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2898/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments regarding sentencing and mitigating circumstances. The appellant challenged the lower court's conviction under Article 73 of the Drug Trafficking Law, claiming a failure to recognize specific mitigating factors. The court rejected these claims because they did not objectively confront the detailed reasoning provided in the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309/1990; Art. 62, n. 4 c.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are objectively generic and fail to specifically confront the motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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generic appeal grounds drug trafficking conviction mitigating circumstances inadmissible appeal sentencing review ammende per infrazione procedurale sussidio di ammortamento contenzioso dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
25149/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento della circostanza attenuanti generiche e di quella di cui all'art.
Art. 62, n. 4 c.p.
309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento della circostanza attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62, n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHAQIRI ARDIAN nato il 26/07/1974 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 25149/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento della circostanza attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62, n. 4, c.p.;

Ritenuti i motivi inammissibili perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.