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Ordinanza — n. 2894/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic; appeal fails to confront sentencing reasoning under Art. 73 DPR 309/1990.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2894/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a first-instance conviction for a crime under Article 73 of the 1990 Drug Law, arguing regarding the legal qualification and sentence severity. The court rejected these arguments because they were objectively generic and failed to specifically confront the reasoning provided in the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309/1990; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are objectively generic and do not specifically confront the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds drug trafficking offense procedural costs Cassa delle ammende imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
25126/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla qualificazione aiuridica del fatto e alla entità della pena;
Art. 366 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOFFREDO DAVIDE (CUI: 04FNDCC) nato a POZZUOLI il 24/09/1995 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; .! R.G. n. 25126/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla qualificazione aiuridica del fatto e alla entità della pena;

Ritenuti i motivi inammissibili perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.