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Ordinanza — n. 2893/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive regarding sentencing substitution under Art. 337 CP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2893/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a substitution of the sentence under Article 337 of the Penal Code, but the court found the grounds merely repetitive of lower court assessments and objectively generic. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific arguments distinct from the existing judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 337 c.p.; Art. 366 c.p.: An appeal is inadmissible if it is merely repetitive of lower court assessments and objectively generic regarding the motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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Art. 337 Penal Code substitution of sentence inadmissible appeal generic grounds repetitive censure Cassa delle ammende procedural costs assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 337 c.p.
Art. 366 c.p.
art. 337 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLFRINI MANUEL nato a CESENATICO il 31/01/1978 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 25118/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 c.p.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata sostituzione della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.