Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to generic arguments and repetition of already evaluated censure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Schirippa and Conti inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The appellants challenged a lower court's conviction for crimes under Articles 336-635 of the Penal Code, raising issues regarding liability, evidence evaluation, and the potential double jeopardy under Article 393-bis. The court rejected these arguments because they were deemed repetitive of previously assessed censure, generic in relation to the lower court's reasoning, and failed to specify how European Court principles regarding cumulative sanctions were violated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393-bis c.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely repeat censure already adequately evaluated or are objectively generic regarding the motivation of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCHIRRIPPA ANDREA nato a ARZANO il 11/03/1971 CONTI MARIO nato a BENEVENTO il 27/02/1978 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 25117/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 336- 635 cod. pen), Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi, quanto a Conti, al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla sussistenza della esimente, anche in forma putativa, prevista dall'art. 393 bis cod. pen., alla violazione del bis in idem per essere stato l'imputato condannato in sede disciplinare per gli stessi fatti per cui si procede (in tal senso si chiede di sollevare, eventualmente, questione di legittimità costituzionale) e, quanto a Schirippa, al giudizio di responsabilità;
Ritenuti i motivi inammissibili perché reiterativi di censure già adeguatamente valutate e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (quanto al tema del bis in idem, il motivo è generico non essendo stato chiarito se e in che termini, secondo i principi dettati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non vi siano nella specie le condizioni per il cumulo di sanzioni e sia stato violato il principio di proporzionalità);
Ritenuto, pertanto, che i ricorso devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicem