Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and repetition of already evaluated censure points.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a renewed evaluation of evidence regarding missing declarations by Cavallaro brothers and a violation of the duty to provide strengthened reasoning. The court rejected these claims because they were repetitive of previously assessed censure points and objectively generic, failing to confront the specific reasoning of the lower court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must be specific and not merely repetitive of already evaluated grounds; generic censure points that do not confront the lower court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO FABIO nato a CESANO MADERNO il 11/11/1970 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 25084/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 629 c.p.),la memoria; Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla mancata rinnovazione delle dichiarazioni di Cavallaro Davide e Cavallaro Carlo, alla violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove Ritenuti i motivi inammissibile perché reiterativi di censure già adeguatamente valutate, sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (la rinnovazione della prova dichiarativa in relazione ai soggetti indicati è stata compiuta; cfr. pag. 3 sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 202