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Ordinanza — n. 2886/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and fails to specify criminal charges under Articles 337-385.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2886/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for failing to specify the criminal charges, rendering the act generic. The appellant, Luca Ferrata, challenged a lower court's judgment regarding crimes under Articles 337-385 without detailing the specific offenses. The court rejected the appeal because the lack of specificity violated procedural requirements for appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must specify the grounds and the contested judgment; a generic appeal without identifying the specific charges or errors is inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal inadmissible appeal criminal charges appellate procedure specification requirement motivi di cassazione condono delle spese procedurali spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRATA LUCA nato a PARMA il 11/07/1996 avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 25078p2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, l'ordinanza con cui è stato dichiarato inammissibile per genericità l'atto di appello (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 - 385), la memoria; Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuti il motivo inammissibile perché, così come l'atto di appello, del tutto generico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.