Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of translation request and generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Galassi Nicholas inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for a crime under Article 385, citing the lack of his translation at the appeal hearing, a liability trial, and a request for sentence substitution. The court rejected these arguments because the appeal hearing occurred without his physical presence without any request for participation, and the other grounds were either already evaluated by the lower courts or too generic without specific reasons for sentence substitution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 596 c.p.p.: Appeals must be based on specific grounds; if the appeal hearing is held without the appellant's presence and no request for participation is made, the appeal is inadmissible, and generic complaints regarding evidence evaluation or sentence substitution without concrete reasons are rejected.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALASSI NICHOLAS nato a SASSUOLO 11 14/05/1987 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 25068/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla mancata traduzione dell'imputato per l'udienza di appello, al giudizio di responsabilità, alla mancata sostituzione della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, l'udienza in appello è stata celebrata non in presenza, nessuna richiesta di partecipazione è stata presentata e nulla è stato dedotto in sede di conclusioni, e, quanto agli altri, perché, da una parte, riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, quanto al terzo motivo, perché obiettivamente generico non essendo stata indicata nessuna ragione per la quale la pena avrebbe dovuto essere sostituita, tenuto conto della motivazione della sentenza impugnata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 202