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Ordinanza — n. 2884/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds and non-expired statute of limitations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2884/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for a crime subject to a six-year limitation period, arguing prescription, recidivism, and judicial liability. The court rejected these grounds because the limitation period had not expired due to recidivism and the arguments were merely generic reproductions of issues already adequately assessed by the lower courts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 157 cod. pen.; Art. 363 c.p.c.: Appeals are inadmissible if they fail to demonstrate specific grounds distinct from those already evaluated by the court of first instance or if the statute of limitations has not expired.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations recidivism inadmissible appeal judicial liability procedural costs recidiva nell'infrazione sanzioni penali pentito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 cod. pen.
309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla prescrizione del reato, alla ritenuta recidiva, al giudizio di responsabilità e alla valutazione delle prove, Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, il reato, in ragione del termine minino di sei anni previsto dall'art. 157 cod.
Art. 363 c.p.c.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
25054/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R.
art. 157 cod. pen
309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla prescrizione del reato, alla ritenuta recidiva, al giudizio di responsabilità e alla valutazione delle prove, Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, il reato, in ragione del termine minino di sei anni previsto dall'art. 157 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOUINI MEHREZ nato il 21/07/1964 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 25054/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla prescrizione del reato, alla ritenuta recidiva, al giudizio di responsabilità e alla valutazione delle prove, Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, il reato, in ragione del termine minino di sei anni previsto dall'art. 157 cod. pen. e della ritenuta recidiva, non era estinto al momento della pronuncia della sentenza impugnata, e, quanto agli altri, perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti e perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Ritenuto quindi che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 202