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Ordinanza — n. 2883/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds and mere reproduction of lower court censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2883/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for reduced sentencing and generic mitigating circumstances, but the court found these arguments merely reproduced existing censure without engaging with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it lacked specific motivation and failed to substantively confront the judgment's facts.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces censure already adequately evaluated by the trial judges or if it is objectively generic regarding the motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reproduction of censure sentencing mitigation procedural costs infrazione alla legge sulle armi abbandono per lesioni personali reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAGLIA MARCO nato a BOLOGNA il 07/06/1985 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 25039/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 582- 337 c.p.- 4 legge n. 110 del 1975; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.