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Ordinanza — n. 2881/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2881/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different factual reconstruction and the recognition of a mitigating circumstance, but the court found these grounds merely repetitive of the lower court's already evaluated criticisms. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide specific arguments contrasting with the first-instance judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of the lower court's decisions or are objectively generic and fail to confront the specific reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive censure lack of new evidence procedural costs Cassa delle ammende factual reconstruction imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
25029/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.
Art. 62, n. 4 c.p.
309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sentenza di primo grado
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALFAOUI ABDESSATTAR nato il 25/08/1977 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 25029/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr., anche sentenza di primo grado); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 202