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Ordinanza — n. 2880/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely reproducing lower court censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2880/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Limongelli Sara inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction regarding crimes under Articles 337-635 of the Penal Code, arguing for specific mitigating and aggravating circumstances. The court rejected these arguments because they were objectively generic and merely reproduced the lower court's existing censure without engaging with the factual motivation.

Regesto Legislator

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Art. 393 bis c.p.; Art. 625 n. 7 c.p.; Art. 62 n. 4 c.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductive of censure already adequately evaluated by the court of first instance and are substantively generic regarding the motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection reproductive censure penal code provisions procedural costs award reati contro la pubblica autorità reato di coazione azione di risarcimento danni da sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 393 bis c.p.
337- 635 c.p.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per entrambi i reati, alla configurabilità della scriminante prevista dall'art. 393 bis c.p., alla configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art.
Art. 625 n. 7 c.p.
393 bis c.p., alla configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n.
Art. 62 n. 4 c.p.
393 bis c.p., alla configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n.
art. 393 bis c.p
337- 635 c.p.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per entrambi i reati, alla configurabilità della scriminante prevista dall'art. 393 bis c.p., alla configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIMONGELLI SARA natoa BOLOGNA il 07/07/1995 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 25024/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 635 c.p.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per entrambi i reati, alla configurabilità della scriminante prevista dall'art. 393 bis c.p., alla configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 7, c.p. e di quella di cui all'art. 62, n. 4, c.p., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio e all'aumento di pena per la continuazione;

Ritenuti i motivi inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 202