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Ordinanza — n. 2879/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic appeal on conviction and sentencing as lacking specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2879/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Russo Domenico inadmissible due to the generic nature of the arguments regarding conviction and sentencing. The appellant challenged the Bologna Court of Appeal's judgment for a crime under Article 368 of the Penal Code but failed to provide specific grounds for review. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 368 c.p.; Art. 360 c.p.: An appeal must be specific; generic complaints regarding conviction or sentencing without concrete grounds result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds conviction review sentencing review Article 360 c.p. procedural costs Cassa delle ammende estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 368 c.p.
Art. 360 c.p.
art. 368 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO DOMENICO nato a FOGGIA il 03/10/1974 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 25021/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 368 c.p.; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché generici, non essendo stato decotto alcunchè di specifico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.