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Ordinanza — n. 2878/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2878/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reliance on a previously annulled precedent was flawed and that specific evidence and mitigating circumstances were ignored. The court rejected these claims because the grievances were generic, repetitive, and failed to address the specific reasons for the lower court's decision or clarify why the annulled precedent was improperly applied.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be specific and address the actual grounds of the contested judgment; generic or repetitive complaints regarding proof evaluation or the application of annulled precedents without specific clarification render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive complaints annulled precedent proof evaluation mitigating circumstances court costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOSTINELLI FRANCESCO nato a URBINO il 26/02/1964 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 25013/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P,R. n. 309 del 1990), i motivi nuovi; Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla mera apparenza della motivazione per avere la Corte di appello richiamato la precedente sentenza di secondo grado, annullata dalla Corte di cassazione per ragioni processuali, al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla mancata riunione del presente procedimento ad altro, alla mancata assunzione del teste Montanari, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e al giudizio di comparazione;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto alla mancata riunione, aventi ad oggetto un provvedimento non impugnabile e aspecifico, e quanto gli altri, reiterativi di censure già adeguatamente valutate e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; né sono stati chiariti quali sarebbero gli specifici profili non considerati dalla Corte di appello nella parte in cui questa ha richiamato la precedete sentenza annulla dalla Corte di cassazione solo per motivi processuali;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre