Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds not contrasting with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the recognition of a specific mitigating circumstance and the preponderance of general mitigating factors, but the court found these grounds merely repetitive of the lower court's already evaluated criticisms. Consequently, the appeal was rejected because the arguments were objectively generic and failed to provide a substantive contrast with the reasoning of the Court of Appeal of Bologna.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 62, n. 4 c.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of the lower court's reasoning or are objectively generic and fail to contrast with the motivation of the contested judgment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADAH WALID nato il 09/10/1986 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 24994/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025