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Ordinanza — n. 2875/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as tardive and generic, ordering costs and fines against the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2875/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its tardiness and lack of specific motivation. The appellant argued for a review of the judgment's responsibility and penalty severity, but the court found these arguments objectively generic. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is filed late or if its grounds are generic and do not specifically address the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
tardive appeal generic grounds inadmissibility procedural costs Cassa delle ammende

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIFFI EMANUELE nato a RAVENNA il 28/06/1980 avverso l'ordinanza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 24989/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, l'ordinanza impugnata con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello perché tardivo e comunque generico; Esaminati i motivi di ricorso relativi al giudizio di responsabilità e alla entità della pena inflitta; Ritenuti i motivi inammissibili perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato e, in particolare, sulla valutazione di tardività dell'appello;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P, Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.