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Ordinanza — n. 2874/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds not raised in appeal and failure to prove specific aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2874/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a reduction in the continued sentence and recognition of generic mitigating circumstances, but the court found the grounds too vague and noted that such mitigating factors were already acknowledged in the second-instance judgment. Consequently, the appeal was rejected because the arguments failed to meet the specific requirements for admissibility under the relevant procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are objectively generic relative to the lower court's reasoning or if the specific circumstances alleged were not properly deduced in the appellate proceedings.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility generic grounds rejection continued sentence reduction generic mitigating circumstances appellate procedural requirements indennità del difensore d'ufficio condono delle spese procedurali legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NWOKORO SAMSON fiato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 24978/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 582 c.p.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo all'entità della pena inflitta a titolo di continuazione e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti il motivo inammissibile perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e comunque, quanto alla continuazione, perché nemmeno dedotto in appello (le circostanze generiche sono state riconosciute);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.