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Ordinanza — n. 2873/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive, ordering costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2873/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a conviction for drug trafficking and requested generic mitigating circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of lower court assessments. The decision rests on the grounds that the appeal failed to provide specific, contrasting motivation against the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and contrast with the lower court's reasoning; generic or repetitive censure renders an appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments repetitive censure drug trafficking conviction procedural costs imputazione per reati di stupefacenti recidiva nell'infrazione precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUSANIO ANTONIO nato a MADDALON1 il 22/05/1989 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 24976/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla ritenuta recidiva, alla continuazione con i reati oggetti "di altra sentenza", al trattamento sanzionatorio;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 202