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Ordinanza — n. 2872/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and repetitive, refusing to re-evaluate evidence or facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2872/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different evaluation of evidence and the recognition of a mitigating circumstance under Article 61, paragraph 4 of the Penal Code. The court rejected these claims because they merely reproduced criticisms already addressed by the lower court and were too generic to confront the specific reasoning of the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 61, n. 4 c.p.; Art. 364 c.p.: Appeals that are merely repetitive of lower court criticisms or too generic to confront the specific reasoning of the judgment are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive censure mitigating circumstance procedural costs Cassation review evidence evaluation dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
240312025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.
Art. 61, n. 4 c.p.
309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 61, n.
Art. 364 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMINE BAHBI (CUI. 058DBP0) nato il 20/04/1993 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 240312025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 61, n. 4, c.p.;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.