Cassation court dismisses appeal as generic and repetitive regarding evasion conduct in criminal liability case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its generic nature and repetition of arguments already evaluated by the Court of Appeal. The appellant argued that the lower court failed to properly assess evasion conduct versus mere non-performance, but the court found the appeal did not sufficiently confront the specific reasons given in the contested judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 388 c.p.; Art. 366 c.p.: An appeal is inadmissible if it is merely repetitive of previously evaluated censure or is objectively generic and fails to specifically confront the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ROBERTA nato a ADRIA il 31/07/1969 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; e R.G. n. 24955/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 388 c.p., la ), la memoria; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, e, in particolare, alla sussistenza della condotta elusiva e non solo di inadempimento;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, reiterativo di censure già adeguatamente valutate e sostanzialmente volte a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e. dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta, avendo la Corte spiegato le ragioni per cui è nella specie configurabile una condotta elusiva; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 202