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Ordinanza — n. 2869/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive regarding sentencing and crime elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2869/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for a crime under Article 341 bis of the Penal Code, arguing regarding intent, crime elements, and sentencing. The court rejected these arguments because they merely reproduced criticisms already evaluated by the trial judges and were too generic to confront the original judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 341 bis c.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals that are merely reproductive of criticisms already evaluated by the trial judges and are objectively generic regarding the judgment's motivation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments repetitive censure Art. 341 bis c.p. Art. 360 c.p.p. sentencing review Cassa delle ammende espressioni sconvenienti

Disposizioni normative citate

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Art. 341 bis c.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 341 bis c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRE CRISTIAN nato a LOCRI il 14/08/1982 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 24885/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 341 bis c.p.), la memoria ; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza del dolo, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva, alla dosimetria della pena;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025