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Ordinanza — n. 2868/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of concrete interest regarding recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2868/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different legal qualification of facts and a lighter sentence, but the court found these arguments repetitive and generic. The court ruled that even if the facts were reclassified, the specific recidiva would remain applicable, rendering the new grounds for non-punishment implicitly rejected by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 337 c.p.; Art. 336 c.p.; The appeal is inadmissible if arguments are repetitive, generic, or lack concrete interest, as the lower court's reasoning implicitly addresses the new grounds for non-punishment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments specific recidiva lack of concrete interest repetitive censure non-punishment grounds procedural costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 c.p.
24734/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 c.p.), la memoria integrativa relativa alla intervenuta sentenza n.
Art. 336 c.p.
Art. 131 bis c.p.
172 del 2025, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 131 bis c.p. nella parte in cui si riferisce agli artt.
art. 337 c.p
24734/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 c.p.), la memoria integrativa relativa alla intervenuta sentenza n.
art. 131 bis c.p
172 del 2025, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 131 bis c.p.
art. 336 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGRESTA GIUSEPPE nato a LOCRI il 05/06/1983 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 24734/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 c.p.), la memoria integrativa relativa alla intervenuta sentenza n. 172 del 2025, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 131 bis c.p. nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 - 337 c. p. Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla corretta qualificazione giuridica dei fatti che, si assume, dovrebbero essere ricondotti all'art. 336 c.p., al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove e dele relazioni di servizio, al trattamento sanzionatorio, alla corretta qualificazione della recidiva, ritenuta specifica in ragione della riconduzione dei fatti all'art. 337 c.p., al giudizio di bilanciamento tra circostanze, alla mancata sostituzione della pena;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, reiterativi di censure già adeguatamente valutate e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano e, comunque, quanto al primo motivo, privo di concreto interesse, atteso che, anche se i fatti fossero stati ricondotti al reato di cui all'art.336 c.p., la recidiva sarebbe stata specifica, trattandosi di reati della stessa indole;

Ritenuto, alla luce del testo della sentenza impugnata, inammissibile anche il motivo nuovo relativo alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, avendo la Corte spiegato implicitamente perché il fatto non può considerarsi tenue; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembr